Strumenti Utente

Strumenti Sito


decalogo

Vaccini pediatrici, utili o dannosi?


DECALOGHI PER GESTIRE OBIEZIONE ATTIVA


Pubblicheremo in questa pagina le informazioni e i decaloghi per la gestione dell'obiezione attiva predisposti dalle associazioni per la libertà vaccinale.

COMILVA

Riassunto della serta COMILVA di mercoledì 9 agosto 2017 su obbligo vaccinale per bimbi 0-6 anni, pubblicato su FB dall'Avv. Luca Ventaloro:

In questo momento oltre alle varie associazioni e ai gruppi di cittadini si sta muovendo il CNGS (coordinamento nazionale giuristi per la sanità ) composto da avvocati giudici e magistrati.

CASI DI ESONERO:

  • immunizzazione naturale. Da accertare con esami anticorporali (presenza di anticorpi protettivi) o presentando la notifica di pregressa malattia(non basta l'autocertificazione);
  • accertato pericolo di malattia (malattie genetiche, danni da vaccino). Vedi circolare delle reazioni avverse da vaccinazione. N.99

RISCHI PER CHI NON VACCINA:

  • Sanzioni amministrative. Si applicano al ciclo vaccinale. Un'unica sanzione per l'intera famiglia, per ogni figlio non vaccinato. Se la sanzione arriva, viene recapitata sia al padre che alla madre con due lettere distinte, ma vale come unica sanzione. Attualmente sono previsti tre cicli di esavalente e due di tetravalente. Quindi, se ad esempio si viene sanzionati col massimo della sanzione (500€), significa che la sanzione è di 2.500€ da applicare per ogni figlio. Il numero dei cicli vaccinali però potrebbe essere rivisto..quindi si deve ricalcolare in base a quello che sarà. Ventaloro sottolinea SE E QUANDO invieranno le sanzioni, si procederà come prima: le sanzioni non vanno pagate ma impugnate e vinte. Le sanzioni vengono emesse dal SSN locale (è l'organo sanitario che verifica l'irregolarità della scheda vaccinale su segnalazione della scuola). La decisione di inviare la sanzione e la somma applicata sono discrezionali. L'iter è molto lungo, passano molti mesi durante i quali può succedere qualsiasi cosa. Bisogna fare molta attenzione alla dicitura riportata sotto la lettera della sanzione, in cui c'è scritto che abbiamo la possibilità, prima di pagare, di essere sentiti dall'ASL. Questo significa che devono dare audizione singolarmente ad ogni interessato e che c'è possibilità di presentare degli scritti difensivi. Questo comporta una dilatazione delle tempistiche a nostro vantaggio. Per procedere in questo senso non è necessario l'intervento di un avvocato. Comilva nella sezione apposita da' indicazioni a riguardo. ..Nulla vieta però di rivolgersi ad un avvocato. Possono passare 5 anni per ricevere il vero atto di pagamento (ordinanza di ingiunzione) che a quel punto deve essere impugnato dal giudice di pace territoriale entro 30/60 giorni. L'OBIEZIONE ATTIVA, da attuarsi sul fronte sanità, serve per allungare ancora di più questo iter e per tutelarsi;
  • limitazioni di accesso ai servizi educativi dell'infanzia; Ventaloro consiglia di muoverci subito sul fronte scuola (soprattutto per la fascia d'eta' 0-6), interfacciandoci il PRIMA POSSIBILE, entro il 10/09 con sindaco e scuola.
  • limitazioni accesso alla scuola dell'obbligo.

Non dobbiamo fuggire, non dobbiamo ritirare i bimbi da scuola ma rivendicare il posto alla materna e nido se l'iscrizione fatta è stata accolta. Il consiglio è quello di compilare l'autocertificazione impegnandoci ad adempiere alla legge ma previo approfondimento, valutazione dei rischi e accertamenti tramite esami anticorporali. Insomma temporeggiare.

Dobbiamo resistere, se si entra a scuola non possono toccarci, non è ancora prevista la parte esecutiva della limitazione all'accesso a scuola. Non hanno dunque strumenti per cacciare i bambini da scuola. Anche se chiamano i carabinieri non possono fare nulla. Al massimo i carabinieri si presentano, ma invitano al confronto tra genitori e comune. Confronto a cui dobbiamo essere aperti… ma i bimbi rimangono a scuola. Si devono organizzare presidi nelle scuole per sostenere le famiglie che non hanno appoggio dalla scuola.

SCRIVERE ALLE ASL PER CHIEDERE:

  • informazioni e risposte;
  • che tipo di vaccinazioni;
  • quali le modalità di somministrazione;
  • quali i rischi;
  • quali le possibili reazioni avverse;
  • test prevaccinati (genetici, immunitario, allergologiche)
  • qual'è l'incidenza delle malattie per cui si vaccina;

OBIEZIONE ATTIVA (Da fare dopo che l'ASL di competenza ci chiama a colloquio)

  • NO FUGA;
  • NO SILENZIO;
  • NO CERTIFICATO COMPIACENTE

Quindi le azioni da compiere sono:

1) raccogliere un grande numero di raccomandate A/R inviate ad ASL e sindaco; 2) partecipazione ai colloqui; 3) Dissenso informato (non firmato o modificato, come da indicazioni Comilva)

Se il sindaco non è dalla nostra parte e non è disposto a venirci incontro con eventuali ordinanze che impediscano l'applicazione della legge ( ci riferiamo all'esclusione dalla scuola) o con delibere di giunta, a quel punto è necessario il ricorso, da fare preferibilmente al giudice civile - giudice di pace (più vicino al cittadino, spesso si tratta di mamme) e non al TAR (basta un ricorso che va male per creare precedenti).

DA NON FARE:

  • Pagare sanzioni perché equivale ad una ammissione di colpa (e in caso di pagamento ASL può fare segnalazione al tribunale dei minori)
  • Ritirare i bambiti da scuola;
  • Vaccinare!!!!

Importante!!! Le ASL non sono tenute a inviare comunicazioni con raccomandata, queste vengono fatte con posta ordinaria e sono ritenute valide. La sola raccomandata prevista è la comunicazione dell'esclusione da scuola


CONDAV

VADEMECUM SULL’OBBLIGO VACCINALE LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017

Il Condav - Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, al fine di fornire utili informazioni ai propri associati ed ai numerosi genitori che contattano l’Associazione, ha elaborato, con l’ausilio dei suoi legali, il presente Vademecum.

LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017

La Legge n. 119/2017 converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 73/2017 ed introduce nell’ordinamento giuridico nuove vaccinazioni obbligatorie. La norma in questione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05 Agosto 2017.

E' noto che il Ministero della Salute ha proposto l'introduzione del D.L. suindicato sul presupposto che a partire dal 2013 si e' registrata in Italia una diminuzione della copertura vaccinale al di sotto della soglia del 95% raccomandata dal OMS e che si e' verificato nell'anno in corso un aumento dei casi di morbillo e che, quindi, era necessario ed urgente adottare misure idonee a rendere effettivi gli obblighi vaccinali in base al principio di precauzione e per garantire il (presunto) bene della salute, individuale e collettiva.

La Legge introduce sei nuove vaccinazioni obbligatorie (antiHaemophilus influenzae B, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antivaricella), che vanno a sommarsi alle quattro già esistenti (antidifterica, antitetanica, antipolio, anti epatite B).

Per tutti i nati dal 01/01/2001 in poi divengono obbligatorie, in aggiunta alle quattro vaccinazioni già esistenti (antipolio, antidifterica, antitetanica e anti epatite b) anche le seguenti vaccinazioni: antiHaemophilus influenzae B, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia. Il numero dei vaccini obbligatori passa da 4 a 9.

Il vaccino antivaricella sarà obbligatorio soltanto per i nati a partire dal 01/01/2017, per i quali il numero dei vaccini obbligatori è di 10 ovvero antipolio, antidifterica, antitetanica, anti epatite b, antiHaemophilus influenzae B, antipertosse (contenuti nell’esavalente); antimorbillo, antiparotite, antirosolia (vaccino trivalente MPR) ed, in aggiunta, vaccino antivaricella. Sono soltanto consigliate e gratuite per i minori di sedici anni, secondo la nuova legge, le seguenti vaccinazioni:

  • anti - meningococcica B;
  • anti – meningococcica C;
  • anti – pneumococcica;
  • anti – rotavirus.

Le principali novità rispetto al testo del Decreto Legge n. 73/2017, riguardano:

  • il numero dei vaccini obbligatori, che dai 12 previsti nel Decreto Legge, si riducono a 10, con l’esclusione dell’obbligatorietà per i vaccini antimeningococcico B ed antimeningococcico C;
  • la notevole riduzione dell’importo previsto per le sanzioni: dalla previsione del Decreto Legge, che partiva da un minimo di € 500 ad un massimo di € 7.500, sono state notevolmente riviste le sanzioni: la Legge n. 119/2017 prevede, in caso di omesse vaccinazioni obbligatorie, l’applicazione di sanzioni che vanno da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500;
  • non sara' comminata la sanzione se a seguito della contestazione nel termine indicato verra' fatta somministrare la vaccinazione di cui al ciclo vaccinale;
  • In materia di accertamento, contestazione ed irrogazione della sanzione si applica la legge n. 689 del 1981.
  • Esclusione della previsione sul procedimento volto alla sospensione della potestà genitoriale: la Legge n. 119 non prevede più tale ipotesi;
  • E' previsto il caso di esonero qualora l'immunizzazione sia certificata a seguito di malattia naturale ovvero ad esiti di analisi sierologica, pertanto, il minore immunizzato adempie all'obbligo vaccinale mediante vaccini in formulazione monovalente o ricombinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per quale sussiste l'immunizzazione;
  • Le vaccinazioni sono omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche accertate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Domande frequenti

1) Stante l’approvazione della L. n. 119/2017, devo sottoporre con tempestività mio figlio ai vaccini resi obbligatori? Quali sono le sanzioni previste se decido di non vaccinare i miei figli? Per le sanzioni pecuniarie il testo di Legge prevede importi che vanno da € 100 sino ad € 500. Rispetto al testo del Decreto Legge n. 73/2017, è stata eliminata la previsione sulla possibilità della sospensione della potestà genitoriale. Tuttavia, se per i minori di età compresa tra i 6 ed i 16 anni (scuola dell’obbligo), la scelta di non vaccinarli comporterà solo l’avvio della procedura di recupero vaccinale da parte della ASL e, successivamente, di fronte al rifiuto espresso alla vaccinazione, la comminazione della sanzione pecuniaria, da € 100 ad € 500 (sanzione che potrebbe essere impugnata), la situazione per i bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni appare più complessa. Invero, per i bambini della fascia 0 –6 anni la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale comporterà l’esclusione dagli asili nidi e dalle scuole dell’infanzia, oltre all’applicazione della prevista sanzione da € 100 ad € 500, (che si potrà impugnare, come anche il provvedimento di esclusione del bambino dalla scuola).

2) Sussistono profili di incostituzionalità del D.L. n. 73/2017 nonché della Legge di conversione n. 119/2017? Sui profili di dubbia costituzionalità del Decreto Legge n. 73/2017 si sono espressi autorevoli costituzionalisti. In particolare il testo del Decreto Legge appare in contrasto con quanto disposto dall’art. 32 Cost., secondo cui: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. ”. Il testo appare in contrasto anche con quanto sancito dall’art. 34 Cost., secondo cui: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. ”. Molti dei profili di incostituzionalità del D.L. n. 73/17 si ritroverebbero anche nel testo della Legge di conversione n. 119/2017.

3) Il D.L. e la Legge di conversione sono stati impugnati in Corte Costituzionale? La Regione Veneto ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale sia il D.L. n. 73/2017, sia la Legge di conversione del medesimo Decreto. La causa risulta già iscritta a ruolo. Con Legge Regionale n. 7 del 23/03/2007 il Veneto decise di sospendere l’obbligo vaccinale nel suo territorio regionale.

4) Quale è il termine fissato dalla Legge per la presentazione alla scuola della documentazione vaccinale di mio figlio? Il termine è il 10 settembre 2017. La documentazione non riguarda soltanto l’avvenuta vaccinazione, ma anche l’eventuale esonero o differimento per motivi di salute, nonché la presentazione formale di richiesta di vaccinazione alla ASL. Tuttavia, all’apertura delle scuole, sarà sufficiente presentare un’ autocertificazione. Coloro che saranno in attesa di effettuare la vaccinazione potranno presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso la ASL. Nel caso di presentazione di autocertificazione, dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Nei casi previsti di omissione, differimento e immunizzazione da malattia dovrà essere presentata la documentazione con l’attestazione del medico curante o del pediatra.

5) In quali casi è possibile omettere o ritardare le vaccinazioni obbligatorie? Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o ritardate laddove esistano concreti pericoli per la salute dell’individuo. Ad esempio, si può omettere la vaccinazione in caso di reazioni allergiche gravi (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose, oppure in presenza di reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino (fonte Ministero della Salute, cui si rinvia per maggiori approfondimenti http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf). Il differimento è previsto qualora particolari condizioni di salute dell’individuo non permettano, temporaneamente, la somministrazione vaccinale. Infine, vi è l’ipotesi di immunizzazione da malattia. In tal caso, qualora il bambino abbia già avuto una delle malattie per la quali sono state introdotte le nuove vaccinazioni obbligatorie (ad esempio morbillo, rosolia, parotite, varicella), è necessario fare attestare tale circostanza dal medico curante, il quale potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi; in alternativa è possibile evitare le analisi del sangue qualora la malattia infettiva sia stata a suo tempo comunicata da medico alla ASL.

6) Cosa prevede la Legge in tema di vaccini monocomponenti? A differenza del Decreto Legge n. 73/2017, la Legge di conversione prevede che il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione. Per questo, le procedure accentrate d’acquisto dei vaccini obbligatori, dovranno riguardare anche i vaccini in formato monocomponente.

Nei casi in cui riceviate inviti da parte delle scuole a fornire la documentazione relativa allo stato vaccinale di vostro figlio, oppure riceviate lettere raccomandate da parte delle ASL di convocazione non esitate a contattare la nostra associazione al seguente indirizzo email segreteriacondav@libero.it. Il Condav con il team dei suoi legali tutelerà i vostri diritti.

decalogo.txt · Ultima modifica: 2017/08/19 13:07 da ciccio

Strumenti Pagina