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Vaccini pediatrici, utili o dannosi?


DECALOGHI PER GESTIRE OBIEZIONE ATTIVA


Pubblicheremo in questa pagina le informazioni e i decaloghi per la gestione dell'obiezione attiva predisposti dalle associazioni per la libertà vaccinale.

COMILVA

Riassunto della serta COMILVA di mercoledì 9 agosto 2017 su obbligo vaccinale per bimbi 0-6 anni, pubblicato su FB dall'Avv. Luca Ventaloro:

In questo momento oltre alle varie associazioni e ai gruppi di cittadini si sta muovendo il CNGS (coordinamento nazionale giuristi per la sanità ) composto da avvocati giudici e magistrati.

CASI DI ESONERO:

RISCHI PER CHI NON VACCINA:

Non dobbiamo fuggire, non dobbiamo ritirare i bimbi da scuola ma rivendicare il posto alla materna e nido se l'iscrizione fatta è stata accolta. Il consiglio è quello di compilare l'autocertificazione impegnandoci ad adempiere alla legge ma previo approfondimento, valutazione dei rischi e accertamenti tramite esami anticorporali. Insomma temporeggiare.

Dobbiamo resistere, se si entra a scuola non possono toccarci, non è ancora prevista la parte esecutiva della limitazione all'accesso a scuola. Non hanno dunque strumenti per cacciare i bambini da scuola. Anche se chiamano i carabinieri non possono fare nulla. Al massimo i carabinieri si presentano, ma invitano al confronto tra genitori e comune. Confronto a cui dobbiamo essere aperti… ma i bimbi rimangono a scuola. Si devono organizzare presidi nelle scuole per sostenere le famiglie che non hanno appoggio dalla scuola.

SCRIVERE ALLE ASL PER CHIEDERE:

OBIEZIONE ATTIVA (Da fare dopo che l'ASL di competenza ci chiama a colloquio)

Quindi le azioni da compiere sono:

1) raccogliere un grande numero di raccomandate A/R inviate ad ASL e sindaco; 2) partecipazione ai colloqui; 3) Dissenso informato (non firmato o modificato, come da indicazioni Comilva)

Se il sindaco non è dalla nostra parte e non è disposto a venirci incontro con eventuali ordinanze che impediscano l'applicazione della legge ( ci riferiamo all'esclusione dalla scuola) o con delibere di giunta, a quel punto è necessario il ricorso, da fare preferibilmente al giudice civile - giudice di pace (più vicino al cittadino, spesso si tratta di mamme) e non al TAR (basta un ricorso che va male per creare precedenti).

DA NON FARE:

Importante!!! Le ASL non sono tenute a inviare comunicazioni con raccomandata, queste vengono fatte con posta ordinaria e sono ritenute valide. La sola raccomandata prevista è la comunicazione dell'esclusione da scuola


CONDAV

VADEMECUM SULL’OBBLIGO VACCINALE LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017

Il Condav - Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, al fine di fornire utili informazioni ai propri associati ed ai numerosi genitori che contattano l’Associazione, ha elaborato, con l’ausilio dei suoi legali, il presente Vademecum.

LEGGE N. 119 DEL 31 LUGLIO 2017

La Legge n. 119/2017 converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 73/2017 ed introduce nell’ordinamento giuridico nuove vaccinazioni obbligatorie. La norma in questione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05 Agosto 2017.

E' noto che il Ministero della Salute ha proposto l'introduzione del D.L. suindicato sul presupposto che a partire dal 2013 si e' registrata in Italia una diminuzione della copertura vaccinale al di sotto della soglia del 95% raccomandata dal OMS e che si e' verificato nell'anno in corso un aumento dei casi di morbillo e che, quindi, era necessario ed urgente adottare misure idonee a rendere effettivi gli obblighi vaccinali in base al principio di precauzione e per garantire il (presunto) bene della salute, individuale e collettiva.

La Legge introduce sei nuove vaccinazioni obbligatorie (antiHaemophilus influenzae B, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antivaricella), che vanno a sommarsi alle quattro già esistenti (antidifterica, antitetanica, antipolio, anti epatite B).

Per tutti i nati dal 01/01/2001 in poi divengono obbligatorie, in aggiunta alle quattro vaccinazioni già esistenti (antipolio, antidifterica, antitetanica e anti epatite b) anche le seguenti vaccinazioni: antiHaemophilus influenzae B, antipertosse, antimorbillo, antiparotite, antirosolia. Il numero dei vaccini obbligatori passa da 4 a 9.

Il vaccino antivaricella sarà obbligatorio soltanto per i nati a partire dal 01/01/2017, per i quali il numero dei vaccini obbligatori è di 10 ovvero antipolio, antidifterica, antitetanica, anti epatite b, antiHaemophilus influenzae B, antipertosse (contenuti nell’esavalente); antimorbillo, antiparotite, antirosolia (vaccino trivalente MPR) ed, in aggiunta, vaccino antivaricella. Sono soltanto consigliate e gratuite per i minori di sedici anni, secondo la nuova legge, le seguenti vaccinazioni:

Le principali novità rispetto al testo del Decreto Legge n. 73/2017, riguardano:

Domande frequenti

1) Stante l’approvazione della L. n. 119/2017, devo sottoporre con tempestività mio figlio ai vaccini resi obbligatori? Quali sono le sanzioni previste se decido di non vaccinare i miei figli? Per le sanzioni pecuniarie il testo di Legge prevede importi che vanno da € 100 sino ad € 500. Rispetto al testo del Decreto Legge n. 73/2017, è stata eliminata la previsione sulla possibilità della sospensione della potestà genitoriale. Tuttavia, se per i minori di età compresa tra i 6 ed i 16 anni (scuola dell’obbligo), la scelta di non vaccinarli comporterà solo l’avvio della procedura di recupero vaccinale da parte della ASL e, successivamente, di fronte al rifiuto espresso alla vaccinazione, la comminazione della sanzione pecuniaria, da € 100 ad € 500 (sanzione che potrebbe essere impugnata), la situazione per i bambini di età compresa tra i 0 ed i 6 anni appare più complessa. Invero, per i bambini della fascia 0 –6 anni la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale comporterà l’esclusione dagli asili nidi e dalle scuole dell’infanzia, oltre all’applicazione della prevista sanzione da € 100 ad € 500, (che si potrà impugnare, come anche il provvedimento di esclusione del bambino dalla scuola).

2) Sussistono profili di incostituzionalità del D.L. n. 73/2017 nonché della Legge di conversione n. 119/2017? Sui profili di dubbia costituzionalità del Decreto Legge n. 73/2017 si sono espressi autorevoli costituzionalisti. In particolare il testo del Decreto Legge appare in contrasto con quanto disposto dall’art. 32 Cost., secondo cui: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. ”. Il testo appare in contrasto anche con quanto sancito dall’art. 34 Cost., secondo cui: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. ”. Molti dei profili di incostituzionalità del D.L. n. 73/17 si ritroverebbero anche nel testo della Legge di conversione n. 119/2017.

3) Il D.L. e la Legge di conversione sono stati impugnati in Corte Costituzionale? La Regione Veneto ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale sia il D.L. n. 73/2017, sia la Legge di conversione del medesimo Decreto. La causa risulta già iscritta a ruolo. Con Legge Regionale n. 7 del 23/03/2007 il Veneto decise di sospendere l’obbligo vaccinale nel suo territorio regionale.

4) Quale è il termine fissato dalla Legge per la presentazione alla scuola della documentazione vaccinale di mio figlio? Il termine è il 10 settembre 2017. La documentazione non riguarda soltanto l’avvenuta vaccinazione, ma anche l’eventuale esonero o differimento per motivi di salute, nonché la presentazione formale di richiesta di vaccinazione alla ASL. Tuttavia, all’apertura delle scuole, sarà sufficiente presentare un’ autocertificazione. Coloro che saranno in attesa di effettuare la vaccinazione potranno presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso la ASL. Nel caso di presentazione di autocertificazione, dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Nei casi previsti di omissione, differimento e immunizzazione da malattia dovrà essere presentata la documentazione con l’attestazione del medico curante o del pediatra.

5) In quali casi è possibile omettere o ritardare le vaccinazioni obbligatorie? Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o ritardate laddove esistano concreti pericoli per la salute dell’individuo. Ad esempio, si può omettere la vaccinazione in caso di reazioni allergiche gravi (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose, oppure in presenza di reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino (fonte Ministero della Salute, cui si rinvia per maggiori approfondimenti http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf). Il differimento è previsto qualora particolari condizioni di salute dell’individuo non permettano, temporaneamente, la somministrazione vaccinale. Infine, vi è l’ipotesi di immunizzazione da malattia. In tal caso, qualora il bambino abbia già avuto una delle malattie per la quali sono state introdotte le nuove vaccinazioni obbligatorie (ad esempio morbillo, rosolia, parotite, varicella), è necessario fare attestare tale circostanza dal medico curante, il quale potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi; in alternativa è possibile evitare le analisi del sangue qualora la malattia infettiva sia stata a suo tempo comunicata da medico alla ASL.

6) Cosa prevede la Legge in tema di vaccini monocomponenti? A differenza del Decreto Legge n. 73/2017, la Legge di conversione prevede che il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle possibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste l’immunizzazione. Per questo, le procedure accentrate d’acquisto dei vaccini obbligatori, dovranno riguardare anche i vaccini in formato monocomponente.

Nei casi in cui riceviate inviti da parte delle scuole a fornire la documentazione relativa allo stato vaccinale di vostro figlio, oppure riceviate lettere raccomandate da parte delle ASL di convocazione non esitate a contattare la nostra associazione al seguente indirizzo email segreteriacondav@libero.it. Il Condav con il team dei suoi legali tutelerà i vostri diritti.